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Sez. 2, Sentenza n. 652 del 09/03/1973 (Rv. 362756 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA - MOLESTIE DI DIRITTO - CONFIGURABILITA - MENOMAZIONE MATERIALE DEL BENE LIMITANTE IL GODIMENTO DEL CONDUTTORE ED IMPLICANTE LA CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DEL LOCATORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362756-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA - MOLESTIE DI DIRITTO - CONFIGURABILITA - MENOMAZIONE MATERIALE DEL BENE LIMITANTE IL GODIMENTO DEL CONDUTTORE ED IMPLICANTE LA CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DEL LOCATORE - SUFFICIENZA.*

Perche sussistano le molestie di diritto previste dal primo comma dell'art 1585 cod civ non e indispensabile che il terzo, che pretenda di aver diritto sulla cosa oggetto della locazione, invochi formalmente tale sua pretesa, essendo sufficiente, invece, che questi con il suo comportamento contraddica sostanzialmente, ai suoi contrari fini, il diritto del conduttore al pieno godimento della cosa: cio che puo realizzarsi anche mediante una menomazione materiale del bene che limiti tale godimento e valga a dimostrare, al contempo, la volonta del terzo di contestare il diritto del locatore (e conseguentemente quello del conduttore) contrapponendovi un diritto proprio. (V 2410/71, mass n 353364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)