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Sez. 1, Sentenza n. 6215 del 28/06/1994 (Rv. 487246 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere | Divorzio - Contributo al mantenimento dei figli - Determinazione - Criteri - Variazioni delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi - Rilevanza.
Stato
decisa il 1994-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487246-01

Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere

Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli il criterio di riferimento è dettato dall'art. 148, primo comma, cod. civ., secondo il quale i coniugi devono adempiere l'obbligazione "in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo". Pertanto, nel caso di divorzio, nella determinazione dell'assegno, non è affatto indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, poiché a queste esso va direttamente ragguagliato, così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)