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Sez. 1, Sentenza n. 2993 del 07/04/1997 (Rv. 503540 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE | Coniugi separati o divorziati - Assegno dovuto ai figli minori - Determinazione - Criteri - Esclusiva attenzione alle esigenze del minore - Esclusione - Reddito dei genitori - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503540-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE

Nello stabilire l'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli minori in favore del coniuge (separato o divorziato) affidatario - assegno che ha lo scopo di assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia - il giudice deve tenere presente non le sole esigenze di mantenimento e di istruzione del minore, ma altresì il reddito dei genitori, ancorché in relazione alle maggiori spese derivanti a ciascuno di essi dalla separazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)