Sez. 2, Sentenza n. 3966 del 10/01/2000 Ud. (dep. 28/03/2000) Rv. 215896 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE | In genere - Termini per il deposito - Termine fissato dal giudice - Computo - Modalità - Indicazione da parte del giudice di modalità di computo diverse da quelle ordinarie - Possibilità.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE
Poiché al giudice, in virtù del disposto del terzo comma dell'art. 544 cod. proc. pen., è consentito indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza più lungo di quello ordinario, non eccedente il limite massimo ivi prescritto ma, all'interno di questo, discrezionalmente determinato, egli è libero anche di stabilirne le modalità di computo, fissando il momento finale ovvero indicandolo in giorni e stabilendone la decorrenza iniziale, sicché le regole generali dettate dall'art. 172 cod. proc. pen. rimangono applicabili solo in assenza di una sua diversa volontà espressa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza d'appello che aveva ritenuto tempestivamente depositata - e, di conseguenza, legittimamente omessi i relativi avvisi - la sentenza di primo grado, non calcolando però nel termine di quarantacinque giorni, indicato nel dispositivo, il giorno della pronuncia, il quale, viceversa, si sarebbe dovuto includere nel computo avendo il giudice testualmente specificato che il deposito era riservato <<nel termine di gg. 45 da oggi>>).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)