Sez. 6, Sentenza n. 9010 del 12/08/1997 Ud. (dep. 03/10/1997) Rv. 209123 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE | Termine - Computo - Dies a quo - Giorno successivo a quello della lettura del dispositivo.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE
Ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione, nel caso di imputato presente al dibattimento, il termine per il deposito della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della lettura del dispositivo; quello per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno (compreso) successivo alla scadenza di quello ordinario di deposito della sentenza medesima; complessivamente perciò sono quarantacinque giorni (o sessanta nel caso di fissazione da parte del giudice di un termine maggiore di deposito), che iniziano a decorrere da giorno dopo quello della decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)