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Sez. L, Sentenza n. 9946 del 08/05/2014 (Rv. 630717 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Requisito dell'inabilità di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984 - Criterio di accertamento - Rilevanza delle energie lavorative residue - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630717-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

L'art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, all'unico criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" ed esclude, pertanto, che si debba verificare, nel caso di mancato raggiungimento di un'inabilità totale, il possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle attitudini generali del soggetto.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 21 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)