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Sez. L, Sentenza n. 16955 del 26/08/2004 (Rv. 576235 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI | Diritto alla pensione - presupposti - Disciplina ex art. 8 legge n. 222 del 1984.
Stato
decisa il 2004-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576235-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI

Il riconoscimento della pensione di riversibilità ai figli superstiti dell'assicurato o pensionato presuppone, ai sensi dell'art. 8 legge n. 222 del 1984, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di una infermità ovvero di un difetto fisico o mentale, pertanto tale impossibilità non può essere determinata da circostanze estranee alla salute del soggetto e deve essere assoluta, essendo escluso il riferimento al "proficuo lavoro" contenuto nella disciplina precedente. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato il diritto alla pensione di soggetto riconosciuto invalido al lavoro nella misura del 75 per cento).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)