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Sez. 3, Sentenza n. 4878 del 15/07/1983 (Rv. 429769 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - COMUNICAZIONE - DIFFIDA DEL LOCATORE AL CONDUTTORE DI DARE COMUNICAZIONE DELLA EFFETTUATA SUBLOCAZIONE - FINALITÀ - OMESSA COMUNICAZIONE - CONSEGUENZE - FORME PARTICOLARI O CONCESSIONE DI UN TERMINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429769-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - COMUNICAZIONE - DIFFIDA DEL LOCATORE AL CONDUTTORE DI DARE COMUNICAZIONE DELLA EFFETTUATA SUBLOCAZIONE - FINALITÀ - OMESSA COMUNICAZIONE - CONSEGUENZE - FORME PARTICOLARI O CONCESSIONE DI UN TERMINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La diffida del locatore al conduttore di dare comunicazione della effettuata sublocazione e delle relative condizioni - alla quale il secondo è tenuto ai sensi dell'art. 20 della legge 23 maggio 1950 n. 253 - ha la funzione di sollecitare il conduttore e, nell'ipotesi di omessa od insincera risposta del conduttore, di fornire la prova sulla gravità dell'inadempimento (art. 1455 cod. civ.) rispetto allo Obbligo di non sublocare, essendo detta gravità presunta e ricollegata al silenzio od al mendacio del sublocatore, sebbene diffidato, senza che per tali fini sia necessaria una particolare Forma, né l'assegnazione di un congruo termine, potendo essere contenuta nella stessa domanda di risoluzione del contratto per la esaminata inadempienza del conduttore. (V 2511/57; (V 1681/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 20, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)