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Sez. 3, Sentenza n. 6940 del 20/12/1988 (Rv. 461151 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - DIFFIDA DEL LOCATORE - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461151-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SUBLOCAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER OMESSA O NON VERIDICA COMUNICAZIONE - DIFFIDA DEL LOCATORE - FUNZIONE.*

A differenza della diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 cod. civ. - dalla quale può derivare la risoluzione di diritto del contratto - la diffida del locatore al conduttore di dare comunicazione della effettuata sublocazione e delle relative condizioni - a cui era tenuto nel regime dell'art. 20 della legge n. 253 del 1950 - ha la funzione di sollecitare il conduttore e, nell'ipotesi di omessa od insincera risposta di questi, di consentire al locatore di chiedere al giudice la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto e di fornire la prova della gravità dell'inadempimento (art. 1455 cod. civ.) rispetto all'Obbligo di non sublocare, essendo tale gravità presunta e ricollegata al silenzio od al mendacio del sublocatore, sebbene diffidato, senza che a tali fini sia necessaria una particolare Forma, né l'assegnazione di un congruo termine e neppure l'indicazione delle conseguenze della mancata risposta, potendo essere contenuta nella stessa domanda di risoluzione del contratto per l'inadempienza del conduttore all'Obbligo di dare la prescritta comunicazione. Al contrario, ove manchi la diffida, resta comunque salva per il locatore la facoltà di reagire all'inadempienza del conduttore all'Obbligo della comunicazione chiedendo la risoluzione del contratto ai sensi delle norme codicistiche ordinarie (artt. 1453 e 1455 cod. civ.). (V 3365/87, mass n 452410; (V 2548/80, mass n 406278; (Conf 4878/83, mass n 429769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 20, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)