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Sez. L, Sentenza n. 6390 del 22/07/1987 (Rv. 454667 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COSIDDETTO SCAGLIONAMENTO - DISCIPLINA RELATIVA - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454667-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COSIDDETTO SCAGLIONAMENTO - DISCIPLINA RELATIVA - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE.*

In tema di benefici combattentistici, la disciplina legale del cosiddetto scaglionamento, prevista dal d.l. 8 luglio 1974 n. 261 (convertito nella legge n. 355 del 1974), recante modifiche alla legge 24 maggio 1970 n. 336, ha carattere inderogabile e quindi i dipendenti interessati - una volta presentata o confermata la domanda di quiescenza col godimento dei benefici suddetti - non possono più rinunciarvi, né il datore di lavoro può sospendere l'efficacia, ma è tenuto senza margine di discrezionalità a dar corso al collocamento a riposo del dipendente allo scadere del termine relativo al contingente nel quale quest'ultimo risulta inserito. (Conf 1831/86, mass n 445134).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 bis CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)