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Sez. L, Sentenza n. 1831 del 17/03/1986 (Rv. 445134 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SCAGLIONAMENTO - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE - RINUNCIA ALLA DOMANDA DI QUIESCENZA COL GODIMENTO DI DETTI BENEFICI O SOSPENSIONE DELLA RELATIVA EFFICACIA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445134-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SCAGLIONAMENTO - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE - RINUNCIA ALLA DOMANDA DI QUIESCENZA COL GODIMENTO DI DETTI BENEFICI O SOSPENSIONE DELLA RELATIVA EFFICACIA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di benefici combattentistici la disciplina legale del cosiddetto scaglionamento, prevista dal d.l. 8 luglio 1974 n. 261, convertito nella legge n. 355 del 1974, recante modifiche alla legge 24 maggio 1970 n. 336, ha carattere inderogabile e quindi i dipendenti interessati - una volta presentata o confermata la domanda di quiescenza col godimento dei benefici suddetti - non possono più rinunciarvi, né il datore di lavoro può sospenderne l'efficacia, ma è tenuto senza margine di discrezionalità a dar corso al collocamento a riposo del dipendente allo scadere del termine relativo al contingente nel quale quest'ultimo risulta inserito. (V 832/84, mass n 433050; (V 5381/83, mass n 430296).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)