Sez. L, Sentenza n. 10530 del 02/11/1990 (Rv. 469586 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA AI LAVORATORI AGRICOLI - DISCIPLINA EX ART. 5, SESTO COMMA DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - LAVORATORI AGRICOLI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ISCRITTI O AVENTI DIRITTO ALL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA CONDIZIONI - LIMITI - LAVORATORE AGRICOLO A TEMPO DETERMINATO ISCRITTO, NELL'ANNO PRECEDENTE LA RICHIESTA QUALE LAVORATORE AGRICOLO A TEMPO INDETERMINATO - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA AI LAVORATORI AGRICOLI - DISCIPLINA EX ART. 5, SESTO COMMA DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - LAVORATORI AGRICOLI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ISCRITTI O AVENTI DIRITTO ALL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA CONDIZIONI - LIMITI - LAVORATORE AGRICOLO A TEMPO DETERMINATO ISCRITTO, NELL'ANNO PRECEDENTE LA RICHIESTA QUALE LAVORATORE AGRICOLO A TEMPO INDETERMINATO - INCLUSIONE.*
Al pari della disposizione generale del primo comma dell'art. 5, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983), il sesto comma dello stesso art. 5 (secondo il quale le prestazioni economiche di malattia sono dovute ai lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7 n. 5 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge n. 83 del 1970, a condizione che essi risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno cinquantuno giornate) non distingue, quanto all'attività lavorativa prestata nell'anno anteriore a quello dell'insorgenza dell'evento morboso, fra attività svolta quale lavoratore a tempo determinato o indeterminato, con la conseguenza che il diritto all'indennità di malattia deve essere riconosciuto anche in favore del lavoratore agricolo a tempo determinato che nell'anno precedente la richiesta della prestazione sia stato iscritto (per la durata minima sopra indicata) negli elenchi nominativi quale lavoratore agricolo a tempo indeterminato, non potendo trarsi argomento in contrario dall'art. 14 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 convertito con legge n. 54 del 1982. (V 3568/90, mass n 466907; (Conf 9500/90, mass n. 469280).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 7 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 14, Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)