Sez. U, Sentenza n. 5402 del 09/03/2007 (Rv. 595506 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Spese sanitarie sostenute dall'assistito per cure all'estero - Domanda di rimborso - Qualificazione della posizione dell'assistito - Diritto soggettivo alla salute - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, risulta caducata la previsione dell'art. 33, comma 2, lett. e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo di cui alla legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie "riguardanti le attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario...". Pertanto, le controversie relative alle prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nascenti da una posizione creditoria correlata al diritto del cittadino alla salute, per sua natura non suscettibile di essere affievolito dal potere di autorizzazione della amministrazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni (nella specie, la S.C. ha risolto un conflitto negativo di giurisdizione tra tribunale amministrativo regionale e giudice ordinario a proposito della richiesta avanzata da un cittadino per il rimborso di spese sostenute all'estero per cure sanitarie).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)