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Sez. U, Sentenza n. 10737 del 28/10/1998 (Rv. 520176 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Prestazioni mediche specialistiche - Spese ospedaliere sostenute all'estero dal soggetto assistito senza autorizzazione della Regione - Rimborso - Richiesta - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Spese sanitarie sostenute in relazione ad una situazione di urgenza - Utilizzazione di una struttura sanitaria estera - Autorizzazione della USL - Necessità - Esclusione - Richiesta di rimborso - Diritto soggettivo - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Discrezionalità tecnica riconosciuta all'amministrazione nella valutazione dell'urgenza - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520176-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE

In tema di assistenza sanitaria indiretta, la generica domanda dell'assistito volta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere sostenute all'estero senza preventiva autorizzazione della Regione ha, come presupposto, una situazione soggettiva di mero interesse legittimo (attesa la discrezionalità riconosciuta all'autorità amministrativa - titolare del potere di autorizzazione - sul piano della valutazione della propria capacità di soddisfare, tempestivamente ed in forma adeguata, anche sotto il profilo della disponibilità finanziaria, le esigenze del richiedente), mentre, nella ipotesi in cui, a fondamento della domanda, vengano dedotte ragioni di urgenza - tali, cioè, da comportare, per l'assistito, pericolo di vita, di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, il tutto evitabile soltanto per effetto di cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica -, l'interesse vantato dal privato riveste il carattere del diritto soggettivo perfetto (il diritto, cioè, alla salute, costituzionalmente garantito), tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attesa l'assenza di qualsivoglia potere autorizzatorio discrezionale della P.A. ed a prescindere dalla eventuale discrezionalità tecnica riconosciuta alla stessa in punto di apprezzamento dei motivi di urgenza.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 CORTE COST., DM Sanità 03/11/1989 art. 7, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)