Sez. 2, Sentenza n. 4851 del 26/03/2012 (Rv. 621763 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo - Necessità - Comunicazione del decesso del difensore a mezzo di telegramma inviato all'organo giudiziario - Decorrenza per le altri parti del termine per la riassunzione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
In tema di interruzione del processo per morte del procuratore costituito, non costituisce mezzo di conoscenza legale dell'evento interruttivo per le altre parti il telegramma inviato dalla parte rappresentata all'organo giudiziario per comunicare l'avvenuto decesso del difensore, senza che abbia rilievo l'avvenuta allegazione dello stesso al fascicolo d'ufficio disposta dal giudice, risolvendosi tale comunicazione in una mera dichiarazione di scienza proveniente da un soggetto privato. Ne consegue che detto telegramma non è idoneo al fine della decorrenza del termine per la riassunzione di cui dall'art. 305 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)