Sez. L, Sentenza n. 2177 del 05/02/2004 (Rv. 569907 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Avvenuta instaurazione del giudizio per cassazione - Morte della parte - Giudizio di rinvio riassunto contro la parte originaria - Nullità - Fondamento - Sanatoria - Per effetto della costituzione in giudizio degli eredi dopo la scadenza del termine per la riassunzione - Ammissibilità - Controversia instaurata prima del 30 aprile 1995 - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In caso di morte della parte costituita avvenuta durante il giudizio di legittimità, qualora la sentenza d'appello sia stata annullata con rinvio, a riassunzione del giudizio deve avvenire mediante notifica del ricorso agli eredi della parte deceduta, non essendo applicabile al giudizio di cassazione, che è retto dall'impulso d'ufficio, il disposto dell'art. 300 cod. proc. civ. secondo cui gli eventi interruttivi del processo hanno rilevanza soltanto se il procuratore li dichiari in udienza o li notifichi alle altre parti. Ne consegue, in applicazione dell'art. 392 cod. proc. civ., che l'erronea identificazione del soggetto passivo cagiona la nullità del ricorso in riassunzione e, ove si tratti di controversia instaurata prima del 30 aprile 1995, la nullità non è sanata dalla costituzione dei convenuti, avvenuta dopo la scadenza del termine perentorio di un anno per la riassunzione fissato dalla disposizione citata, trovando applicazione il vecchio testo dell'art. 164 cod. proc. civ., che disponeva la sanatoria con efficacia ex nunc. (Nella specie l'evento era a conoscenza del ricorrente, essendo stato comunicato dagli eredi mediante lettera raccomandata successiva alla pronunzia della sentenza di cassazione e anteriore al deposito del ricorso in riassunzione, invano notificato alla parte deceduta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9, Legge 06/12/1994 num. 673 art. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)