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Sez. 5 - , Sentenza n. 25611 del 12/11/2020 (Rv. 659647 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE | Recupero accisa - Prescrizione del relativo diritto - Realizzazione dell’evento interruttivo ex art. 15 TUA - Decorrenza del termine - Passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale - Rilevanza della costituzione di parte civile della Amministrazione finanziaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659647-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE

In tema di recupero di accise e prescrizione del relativo diritto all'imposta, realizzatosi l'evento interruttivo di cui all'art. 15 TUA, "ratione temporis" applicabile, la decorrenza del termine di prescrizione è ricollegata alla circostanza, oggettiva, del passato in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, a prescindere dalla costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria nel processo penale, atteso che rileva non la pronunzia dispositiva (di assoluzione o condanna) per gli effetti estensivi nel giudizio civile dell' accertamento in essa contenuto (ex artt. 651, 651 bis, 652, 654 c.p.p.), bensì il momento conclusivo in sé, al quale si correla il decorso della prescrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 651 bis, Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)