Sez. 5 - , Sentenza n. 24251 del 30/09/2019 (Rv. 655146 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE | Azione di recupero dell'accisa dovuta sugli oli minerali in conseguenza di condotte costituenti reato alla stregua dell'art. 23 del r.d.l. n. 334 del 1939, conv. dalla l. n. 739 del 1939 - Prescrizione - Riduzione a cinque anni ex art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Retroattività - Limiti - Conseguenze - Art. 19, comma 3, del r.d.l. n. 334 del 1939 - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di recupero delle accise sugli olii minerali, la riduzione a cinque anni, operata dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, dell'originario termine prescrizionale di durata trentennale sancito dall'art. 19, comma 3, del r.d.l. n. 334 del 1939 (abrogato dall'art. 68, comma 1, lett. g) del suddetto d.lgs.), si applica, in conformità ai principi di affidamento, ragionevolezza ed effettività della tutela riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e da quello internazionale, soltanto ai diritti sorti successivamente al 15 dicembre 1995, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 19 com. 3, Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 com. 3, Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)