Sez. 1, Sentenza n. 12346 del 18/11/1992 (Rv. 479603 - 01)
Arbitrato - In genere | Arbitrato - Natura rituale od irrituale - Determinazione - Criteri.
Arbitrato - In genere
La determinazione della natura rituale od irrituale dell'arbitrato - che, ove costituisca oggetto di ricorso per cassazione, consente alla Corte la diretta cognizione dei fatti risultanti "ex actis", senza limitarsi al controllo della decisione del giudice del merito, trattandosi di questione processuale che incide sulla ammissibilità dell'impugnazione della decisione arbitrale - va compiuta con riguardo alla reale intenzione delle parti, indagando, al di là delle espressioni letterali usate, se esse abbiano inteso affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella propria del giudice ovvero conferire loro un mandato a definire la controversia sul piano negoziale, con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti, alternativa, quest'ultima, della cui concreta sussistenza può assumere apprezzabile valore indiziario la previsione generale ed assoluta della mancanza di formalità nella decisione stessa, nel quadro anche del principio per cui, nel dubbio, è da privilegiare l'interpretazione che non comporta deroga alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)