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Sez. 2, Sentenza n. 11318 del 15/11/1997 (Rv. 509936 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Convenzione arbitrale contenuta in una clausola contrattuale - Modifica - Da arbitrato libero in arbitrato rituale - Ammissibilità - Condizioni - Atto scritto - Necessità - Estremi - Memorie dei difensori delle parti in sede arbitrale contenenti la dichiarazione di modifica consensuale del tipo di arbitrato prescelto - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509936-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

L'art. 808, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che la clausola compromissoria deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, del quale non sono idonee ad integrare gli estremi le eventuali memorie dei difensori delle parti dell'instaurato giudizio arbitrale, contenenti una dichiarazione di volontà intesa alla trasformazione della clausola di arbitrato libero in quella di arbitrato rituale, non essendo detti difensori muniti di procura a richiedere una modifica della clausola "de qua".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)