Sez. 1, Sentenza n. 2909 del 30/10/1963 (Rv. 264506 - 01)
TITOLI DI CREDITO - GIRATA DEI TITOLI ALL'ORDINE - IN GENERE - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA AL TRATTARIO - VALORE DI QUIETANZA - VALORE LIBERATORIO - GIRATA AL TRATTARIO PER L'INCASSO - MANDATO A RISCUOTERE.*
TITOLI DI CREDITO - GIRATA DEI TITOLI ALL'ORDINE - IN GENERE - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA AL TRATTARIO - VALORE DI QUIETANZA - VALORE LIBERATORIO - GIRATA AL TRATTARIO PER L'INCASSO - MANDATO A RISCUOTERE.*
La girata al trattario che a norma dell'art 18 della legge sull'assegno bancario e sull'assegno circolare (RD 21'12'1933 n 1736), vale come quietanza e la girata pura e semplice, cioe la girata che produce il trasferimento di proprieta del titolo e di tutti i diritti ad esso inerenti, dietro il corrispettivo di una valuta. L'effetto estintivo e conseguenza del fatto che nella stessa persona del trattario vengono a coincidere e confondersi le qualifiche di soggetto attivo e passivo dell'obbligazione incorporata nel titolo. Allorquando, invece, la girata al trattario e fatta per l'incasso, la girata non adempie ad una funzione liberatoria nei confronti del trattario, ma sanziona semplicemente un mandato a riscuotere, presso se stesso, conferito dal girante al trattariò si verifica, cioe, una fattispecie del tutto analoga a quella contemplata come eccezione al principio del valore liberatorio della girata al trattario, richiamata dall'ultimo comma dell'art 18 della legge sull'assegno (girata fatta a stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario e stato tratto). Il giratario per l'incasso, che sia anche trattario, assume l'impegno di incassare presso se stesso, per conto del girante mandante e nei limiti dei fondi esistenti, la somma indicata nel titolo.*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)