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Sez. 1, Sentenza n. 4981 del 19/05/1998 (Rv. 515563 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Girata per l'incasso - Portata - Ammissibilità - Limiti - Nei confronti di banca diversa da quella ove esiste la provvista - Valore di mandato ad incassare - Nei confronti della stessa banca ove esiste la provvista - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515563-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA

La circolazione dell'assegno ha termine quando il titolo perviene al trattario (banchiere) il quale è in grado di controllare la sussistenza della provvista e di estinguere l'assegno. La girata con "valuta per l'incasso" o "per l'incasso" non trasferisce al giratario i diritti inerenti al titolo ma implica un semplice diritto ad incassare, per cui il giratario che lo riceve assume la figura di rappresentante del girante ed è obbligato a presentare il titolo per il pagamento entro il termine previsto dall'art. 32 legge ass.. Consegue che non è ammissibile la girata al trattario con la clausola "per l'incasso", ad eccezione dell'ipotesi di girata a stabilimento della banca trattaria diverso da quello presso il quale esiste la provvista e che se banca incaricata dell'incasso e trattario coincidono, la girata, comunque fatta, determina l'estinzione del titolo pervenuto al trattario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/08/1933 num. 1736 art. 18, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)