Sez. 2, Sentenza n. 1300 del 10/06/1967 (Rv. 327849 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - NATURA - RAPPORTI TRA IL LAVORATORE E L'INPS - POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - NATURA - RAPPORTI TRA IL LAVORATORE E L'INPS - POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO.*
Gli assegni familiari non possono considerarsi parte della retribuzione, ma costituiscono una Forma di assistenza obbligatoria diretta a integrare il salario in relazione al maggiore Onere che grava sul lavoratore con famiglia a carico. Il relativo rapporto corre tra il lavoratore e l' INPS, il quale e l'unico e diretto obbligato nei confronti del prestatore d'opera mentre la posizione giuridica del datore di lavoro resta sempre quella di un semplice adiectus solutionis causa. (Conf. 1994-65, 533-62).*
Riferimenti normativi: Legge 28/07/1937 num. 1239 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)