Sez. 2, Sentenza n. 2187 del 20/06/1969 (Rv. 341514 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - SOGGETTI DEL RAPPORTO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI DEBITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - SOGGETTI DEL RAPPORTO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI DEBITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Nel sistema delle leggi in materia di assegni familiari, alla corresponsione degli assegni stessi e preposta la cassa unica all'uopo costituita, amministrata, dallo INPS, che, quindi, quale gestore, e il soggetto Obbligo al pagamento degli assegni nei confronti dei lavoratori, che sono i creditori legittimati a percepirli. Consegue che, quando il pagamento sia avvenuto indebitamente, poiche l'accipiens e il prestatore d'opera e solvens e l' istituto, la relativa Azione per il ricupero dell'indebito deve, secondo i principi generali, essere intentata dall' istituto contro il lavoratore. Nel rapporto tra lavoratore e INPS, il datore di lavoro, si inserisce, infatti, come adiectus solutionis causa, cioe con la figura di un privato incaricato del pagamento degli assegni familiari. Come tale, il datore di lavoro non e legittimato passivamente nell'Azione di ripetizione di assegni pagati indebitamente, promossa dall' istituto, quando il rapporto di lavoro sia cessato per qualunque causa, perche in tal caso, il datore di lavoro non potrebbe piu recuperare le somme pagate dai lavoratori non piu da lui dipendenti. (V. 1300-67, massima n. 327849).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)