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Sez. 5, Sentenza n. 10201 del 26/06/2003 (Rv. 564612 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Compravendita immobiliare - Quota di mutuo costituente parte del prezzo corrisposto ed accollata dal cessionario - Computo nella base imponibile - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564612-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di compravendita immobiliare, ed al fine del computo dell'aliquota IVA, la quota di mutuo che costituisce parte del prezzo corrisposto al cedente ed accollata dal cessionario va computata nella base imponibile per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)