Sez. 2, Sentenza n. 8442 del 25/08/1998 (Rv. 518361 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Modalità - Accollo di debito del venditore - Configurabilità - Conseguenze - Estinzione con somma minore del previsto - Obbligo di pagare la differenza - Sussistenza - Ragioni - Interpretazione secondo buona fede.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
Nel contratto di compravendita, se è stabilito che il compratore paghi una parte del prezzo specificatamente indicato accollandosi un debito del venditore, quest'ultimo negozio costituisce modalità di adempimento del primo, e pertanto quegli, se ha estinto il debito dell'alienante pagando una somma minore del previsto, non adempie al suo obbligo corrispettivo al trasferimento del bene finché, conformemente al principio di buona fede, non gli corrisponde la differenza del prezzo pattuito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)