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Sez. 2, Sentenza n. 8442 del 25/08/1998 (Rv. 518361 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Modalità - Accollo di debito del venditore - Configurabilità - Conseguenze - Estinzione con somma minore del previsto - Obbligo di pagare la differenza - Sussistenza - Ragioni - Interpretazione secondo buona fede.
Stato
decisa il 1998-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518361-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

Nel contratto di compravendita, se è stabilito che il compratore paghi una parte del prezzo specificatamente indicato accollandosi un debito del venditore, quest'ultimo negozio costituisce modalità di adempimento del primo, e pertanto quegli, se ha estinto il debito dell'alienante pagando una somma minore del previsto, non adempie al suo obbligo corrispettivo al trasferimento del bene finché, conformemente al principio di buona fede, non gli corrisponde la differenza del prezzo pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)