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Sez. 1, Sentenza n. 2170 del 02/07/1990 Cc. (dep. 20/09/1990) Rv. 185362 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185362-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - FATTISPECIE.*

Ai fini della concessione delle riduzioni di pena per liberazione anticipata, quel che rileva è l'effettività della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, al qual fine non può essere ritenuto sufficiente il solo dato della regolarità della condotta tenuta all'interno dello stabilimento carcerario e neppure quello connesso all'esigenza di valorizzazione di elementi sintomatici dell'inversione di tendenza di una condotta carceraria caratterizzata da indisciplina e da insofferenza alle regole di vita negli istituti. (nella specie è stato annullato il provvedimento del giudice di merito che aveva privilegiato un preteso assestamento intervenuto nell'ultimo anno di detenzione del condannato, trascurando gravi episodi della sua vita carceraria, tra cui ben due omicidi commessi in istituto). (V mass n 155961; (V mass n 181991).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)