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Sez. 1, Sentenza n. 1705 del 14/07/1982 Cc. (dep. 30/10/1982) Rv. 155961 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONDIZIONI - EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155961-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONDIZIONI - EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

Ai fini della riduzione di pena ex art. 54 legge n. 354 del 1975, occorre che il detenuto, attraverso attività di lavoro, di studio e di solidarietà, dia concrete manifestazioni dei progressi compiuti nel corso del trattamento rieducativo di guisa che si possa registrare una evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente validi. Ne deriva che, per quanto attiene al beneficio in esame, da un lato non è sufficiente una buona condotta carceraria meramente passiva e dall'altro non è necessario il giudizio positivo con riferimento a tutti i semestri presi in esame, poiché la valutazione negativa di uno o più di essi ben può essere neutralizzata da quelli assolutamente positivi. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è disatteso il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di diniego della liberazione anticipata, chiarendosi che lo stesso non aveva dato manifestazioni dei progressi compiuti nel corso del trattamento rieducativo, tant'è che, ammesso al regime di semilibertà, non aveva fatto rientro nell'istituto carcerario, rendendosi responsabile del reato di evasione).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)