Sez. 3, Sentenza n. 12327 del 10/06/2005 (Rv. 582367 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE | Momento genetico del credito opposto in compensazione - Rilevanza - Credito anteriore al pignoramento - Opponibilità al creditore pignorante - Declaratoria di estinzione per compensazione giudiziale solo dopo il pignoramento - Irrilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2917 cod.civ. - il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione - ciò che rileva è l'anteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)