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Sez. 1, Sentenza n. 10683 del 15/05/2014 (Rv. 631261 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL CREDITO PIGNORATO | Art. 2917 cod. civ. - Compensazione legale successiva al pignoramento - Inopponibilità nei confronti del creditore pignorante.
Stato
decisa il 2014-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631261-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTINZIONE DEL CREDITO PIGNORATO

L'art 2917 cod. civ., ai sensi del quale l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio dei creditori, non si riferisce soltanto ai fatti volontari (quali il pagamento, la novazione, la rimessione), ma a qualunque causa estintiva, in quanto il pignoramento comporta l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione legale per effetto della coesistenza dei reciproci crediti e debiti verificatasi dopo il pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243 com. 1, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)