Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 06/11/1989 Ud. (dep. 19/12/1989) Rv. 182877 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - STATO D'IRA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - STATO D'IRA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante della provocazione è necessaria la presenza di uno "stato d'ira", cioè di una situazione dotata di una certa, sia pur relativa, stabilità e quindi, sempre in senso relativo, suscettibile di durare nel tempo, non bastando il semplice "moto d'ira", di durata più limitata e legato da rapporto di inevitabile immediatezza con il fatto ingiusto. Ne consegue che l'attenuante in parola è applicabile anche nel caso in cui il sentimento iracondo insorga con virulenza a fronte della reiterazione del ricordo del fatto ingiusto subito, comunque riconducibile alla condotta del provocatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)