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Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 06/11/1989 Ud. (dep. 19/12/1989) Rv. 182877 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - STATO D'IRA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182877-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - STATO D'IRA - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante della provocazione è necessaria la presenza di uno "stato d'ira", cioè di una situazione dotata di una certa, sia pur relativa, stabilità e quindi, sempre in senso relativo, suscettibile di durare nel tempo, non bastando il semplice "moto d'ira", di durata più limitata e legato da rapporto di inevitabile immediatezza con il fatto ingiusto. Ne consegue che l'attenuante in parola è applicabile anche nel caso in cui il sentimento iracondo insorga con virulenza a fronte della reiterazione del ricordo del fatto ingiusto subito, comunque riconducibile alla condotta del provocatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)