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Sez. L, Sentenza n. 2093 del 10/04/1981 (Rv. 412816 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIVI CONTRATTI A TERMINE CONCLUSI IN FRODE ALLA LEGGE - PERIODI DI INTERVALLO TRA L'UNO E L'ALTRO RAPPORTO - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - AUMENTI PERCENTUALI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412816-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIVI CONTRATTI A TERMINE CONCLUSI IN FRODE ALLA LEGGE - PERIODI DI INTERVALLO TRA L'UNO E L'ALTRO RAPPORTO - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - AUMENTI PERCENTUALI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - ESCLUSIONE.*

Nelle ipotesi di successivi contratti a termine conclusi in frode alla legge, l'Obbligo retributivo del datore di lavoro sussiste anche nei periodi di intervallo tra l'uno e l'altro rapporto, giacche, pur difettando in tali periodi il sinallagma funzionale, deve considerarsi sussistente il sinallagma genetico. Peraltro, nel ricomporre la unicita del rapporto, ai fini della Determinazione della retribuzione spettante al lavoratore per detti intervalli, non deve tenersi conto degli aumenti percentuali di retribuzione concessi in cambio delle ferie, delle mensilita aggiuntive e della liquidazione, essendo questi previsti dalla contrattazione collettiva solo a proposito dei contratti a tempo determinato conclusosi nel rispetto della legge. (V 3916/80, mass n 407805).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)