Sez. L, Sentenza n. 3916 del 21/06/1980 (Rv. 407805 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE SUCCEDUTISI NEL TEMPO SENZA I PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE STESSO - RICOMPRENSIONE IN UN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - EFFETTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE SUCCEDUTISI NEL TEMPO SENZA I PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE STESSO - RICOMPRENSIONE IN UN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - EFFETTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Dalla illegittimita dei singoli contratti di lavoro a termine succedutisi nel tempo per insussistenza dei presupposti che giustificano l'apposizione del termine stesso, non discende automaticamente la ricomprensione in un unico rapporto a tempo indeterminato dei vari episodi contrattuali ove non si accerti in concreto l'intento elusivo realizzato con le successive assunzioni e l'osservanza dei precisi limiti temporali posti per l'impugnativa, a pena di decadenza, del licenziamento a cui e equiparata la risoluzione, che si verifica alla scadenza pattuita, di ciascun singolo contratto convertito ope legis in rapporto a tempo indeterminato, da far valere nei termini di cui all'art 6 legge 15 luglio 1966 n 604. (V 4499/79, mass n 401003).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)