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Sez. 2, Sentenza n. 2843 del 30/10/1973 (Rv. 366432 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - DIFFERENZE - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366432-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - DIFFERENZE - RIDUZIONE - PLURALITA DI INFERMITA - VALUTAZIONE GLOBALE - NECESSITA.*

Ai fini del giudizio di invalidita di cui all'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939 n 636 (sia nel suo testo originario, sia in quello risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160), qualora l'assicurato sia affetto da piu infermita, il giudice del merito, per determinare la misura della riduzione della capacita lavorativa non deve procedere ad una valutazione separata delle infermita riscontrate, ma deve compiere, invece, una valutazione complessiva delle infermita stesse, per stabilire poi l'influenza che le medesime possono avere, nel loro complesso, sulla capacita di guadagno dell'assicurato. Tale ultimo concetto e piu ampio del concetto di capacita lavorativa, giacche sussiste ed assume diverse entita anche in funzione dei fattori soggettivi (quali l'eta e le attitudini lavorative dell'assicurato) o estrinseci (quali gli elementi economici ed ambientali). (Conf 3456/72, mass n 361342).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)