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Sez. 2, Sentenza n. 3456 del 25/11/1972 (Rv. 361342 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - PLURALITA DI INFERMITA - OBBLIGO DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA.*
Stato
decisa il 1972-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361342-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - PLURALITA DI INFERMITA - OBBLIGO DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA.*

Ai fini del giudizio di invalidita di cui all'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939 n 636(nel testo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971, n 160), qualora l'assicurato sia affetto da piu infermita, il giudice di merito, per determinare la misura della riduzione della capacita lavorativa (lo stato, cioe, invalidante dell'assicurato in dipendenza delle infermita, fisio-psichiche, di cui e affetto), non deve procedere ad una valutazione separata delle infermita riscontrate, dovendo, invece, compiere una valutazione complessiva delle infermita stesse, per stabilire poi l'influenza che le medesime possono avere, nel loro complesso, sulla capacita di guadagno dell'assicurato. (V 2246'72 mass n 359558).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)