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Sez. 1, Sentenza n. 4044 del 25/11/2003 Ud. (dep. 03/02/2004) Rv. 230013 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE | Condanna per reato comune con pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici - Conseguente cessazione degli obblighi concernenti la prestazione del servizio militare - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230013-01

REATI MILITARI - IN GENERE

La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici produce effetti diversi sugli obblighi concernenti il servizio militare a seconda che sia temporanea o perpetua. In entrambi i casi l'interdizione, secondo il combinato disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 28 cod. pen., non riguarda gli incarichi di pubblico servizio obbligatori, salvo che la legge non disponga altrimenti. Una deroga è prevista solo dal disposto degli art. 28 e 33 cod. pen. mil. di pace e dell'art. 6 del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 (in materia di leva e reclutamento), che preclude il servizio militare e l'appartenenza alle forze armate per coloro cui sia stata applicata la pena della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ne consegue che l'interdizione temporanea, quando riferita ad obblighi concernenti il servizio militare, non libera l'interessato dal dovere di darvi osservanza. (Fattispecie relativa al delitto di diserzione impropria aggravata, riconosciuto a carico di militare di leva che, riportata durante il servizio la condanna all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per un reato comune, aveva omesso di ripresentarsi al corpo di appartenenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 33 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 154 CORTE COST., Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., DPR 14/02/1964 num. 237 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)