Sez. 1, Sentenza n. 2364 del 28/01/1997 Ud. (dep. 12/03/1997) Rv. 207143 - 01
REATI MILITARI - IN GENERE | Condanna per reato comune che importi interdizione perpetua dai pubblici uffici - Conseguente pena accessoria militare della degradazione - Effetti - Necessità di un formale provvedimento di espulsione - Esclusione - Operatività automatica dal momento della irrevocabilità della condanna per il reato comune - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie relativa ad applicazione di amnistia al reato militare di mancanza alla chiamata.
REATI MILITARI - IN GENERE
La pena accessoria della degradazione - derivante, ai sensi del primo comma, n.1, dell'art. 33 del codice penale militare di pace, da condanna per reato comune comportante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici - per produrre effetti militari non richiede l'adozione di un formale provvedimento di espulsione dalle Forze Armate, ma opera automaticamente dal giorno in cui la sentenza di condanna per il reato comune è divenuta irrevocabile. (Nella fattispecie, l'imputato, condannato per reato comune anche alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non si era presentato alla chiamata alle armi, ed il Tribunale militare aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, per intervenuta amnistia, in ordine al reato di mancanza alla chiamata, sull'assunto della cessazione, dell'assenza arbitraria, dal giorno in cui era divenuta irrevocabile la sentenza che aveva dichiarato l'imputato stesso, in conseguenza della condanna per reato comune, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Avverso la sentenza della Corte militare di Appello - che aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale - aveva proposto ricorso per Cassazione il P.G. militare, sostenendo che l'assenza arbitraria doveva ritenersi cessata solo allorquando l'imputato, in epoca successiva alla data in cui era divenuta irrevocabile la condanna all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, era stato formalmente espulso dalle Forze Armate per degradazione, in conseguenza dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 33, comma primo, n.1, codice penale militare di pace: l'imputato, quindi, ad avviso del ricorrente P.G., non avrebbe potuto beneficiare del provvedimento di clemenza in quanto emesso successivamente alla sua formale espulsione dalle Forze Armate. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in applicazione del principio enunciato in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)