Sez. 1 - , Ordinanza n. 13575 del 02/07/2020 (Rv. 658236 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale e protezione umanitaria - Cumulo delle relative domande – Disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018 - Rito applicabile - Art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Composizione collegiale del tribunale - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso dell'azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale ("status di rifugiato" e protezione sussidiaria)e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall'art. 281 nonies c.p.c. ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 3 lett. A) CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 novies, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)