Sez. 1 - , Ordinanza n. 16528 del 12/06/2023 (Rv. 668020 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Riconoscimento protezione umanitaria - Cognizione del Tribunale in composizione collegiale - Eccezione di nullità per applicazione di normativa vigente prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 - Questione di competenza per materia - Termine per l’eccezione - Prima difesa del giudizio di merito ex art. 38 c.p.c. - Necessità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modif., dalla l. n. 132 del 2018, l'eccezione di nullità per applicazione della normativa vigente prima del citato d.l. (in forza della quale la cognizione delle impugnazioni contro le decisioni delle Commissioni territoriali apparteneva al tribunale in composizione collegiale, che trattava la relativa controversia secondo il rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio camerali) attiene ad una questione di competenza per materia, la cui relativa eccezione deve essere proposta nella prima difesa del giudizio di merito ovvero nella comparsa di risposta ex art. 38 c.p.c., applicabile anche al rito sommario di cognizione.
Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)