Sez. 6, Sentenza n. 1226 del 22/05/1969 Ud. (dep. 22/07/1969) Rv. 112282 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO -PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - IN GENERE -PRESCRIZIONE RELATIVA ALLA QUANTITA MINIMA DI SOSTANZA GRASSA - DEROGHE -ESCLUSIONE - INOSSERVANZA DELLA PRESCRIZIONE - REATO CONFIGURABILE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO -PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - IN GENERE -PRESCRIZIONE RELATIVA ALLA QUANTITA MINIMA DI SOSTANZA GRASSA - DEROGHE -ESCLUSIONE - INOSSERVANZA DELLA PRESCRIZIONE - REATO CONFIGURABILE.*
La legge (RDL 1 maggio 1938, n 1177 convertito nella legge 2 febbraio 1939, n.396) ha fissato i requisiti di commerciabilita dei formaggi stabilendo per ciascuna categoria di essi (formaggi duri, molli, teneri, a pasta filata) la percentuale minima di sostanza grassa che devono contenere. Trattasi di prescrizione che non consente deroghe per cui a nulla rileva la causa della deficienza di sostanza grassa sia questa dovuta a fatto volontario dell'uomo che impiega nella produzione dei formaggi latte gia da lui o da altri scremato, ovvero dovuto alla naturale deficienza di sostanza grassa nel latte adoperato. Il produrre e porre in commercio formaggi con percentuale di sostanza grassa inferiore alla minima prescritta integra la contravvenzione di cui all'art 5 lett a) legge 30 aprile 1962, n 283. (V.110436 e 110953, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. A CORTE COST., Legge 01/05/1938 num. 1177 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)