Sez. L, Sentenza n. 4221 del 13/04/1995 (Rv. 491788 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici associanti titolari di convenzione - Medici associati - Assimilabilità - Conseguenze - Parasubordinazione e devoluzione delle controversie al giudice del lavoro - Configurabilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Sebbene impegnati in un'attività di collaborazione di minore intensità (rispetto a quella dei medici associanti), i medici associati, in quanto titolari di posizioni soggettive disciplinate da accordi conclusi ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sono da assimilare - ai fini della configurabilità di un rapporto di parasubordinazione con l'U.S.L. e della conseguente competenza del giudice del lavoro in ordine alle relative controversie - ai medici associanti titolari della convenzione, non esaurendosi la condizione dell'associato in un rapporto con il (solo) medico associante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 ter, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)