Sez. L, Sentenza n. 6162 del 13/05/2000 (Rv. 536480 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici associati - Rapporto con le Usl - Assimilabilità al rapporto dei medici associanti - Conseguenze - Controversia relativa a pagamenti da effettuarsi agli associati - Legittimazione passiva dei medici associanti - Esclusione - Legittimazione passiva della Usl e, in seguito alla soppressione dell'ente, della Regione - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità di un rapporto di parasubordinazione con la Usl, i medici associati, in quanto titolari di posizioni soggettive disciplinate da accordi conclusi ai sensi dell'art. 48 legge n. 833 del 1978, sono da assimilare ai medici associanti titolari della convenzione; ne consegue che, non esaurendosi la condizione dell'associato in un rapporto col solo medico associante, nella controversia in ordine alla misura dei pagamenti effettuati all'associato, legittimato passivo non è il medico associante, bensì la Unità Sanitaria Locale, e, in seguito alla soppressione di questo ente, la Regione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)