Sez. 2, Sentenza n. 3056 del 29/10/1971 (Rv. 354368 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - MANCANZA DI CONTESTAZIONI - NATURA DECISORIA DELLA ORDINANZA - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - PRECLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - MANCANZA DI CONTESTAZIONI - NATURA DECISORIA DELLA ORDINANZA - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - PRECLUSIONE.*
Allorche il giudizio di divisione si conclude con l'ordinanza del giudice istruttore che dichiara esecutivo il predisposto progetto di divisione, qualora non vi sia contestazione tra le parti sul progetto stesso, il provvedimento giurisdizionale ha il contenuto di un semplice controllo di legalita del procedimento divisionale, e di conferimento di esecutorieta al titolo negoziale, al quale soltanto si ricollegano gli effetti sostanziali della ripartizione. Tale provvedimento del giudice non ha natura decisoria, ne ha sostanza di sentenza, e non e impugnabile, con ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 1451'69, mass n 340231).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Civ. art. 763, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)