Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21558 del 18/10/2011 (Rv. 619870 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Procedimento disciplinare - Applicabilità della legge n. 214 del 1990 - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
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Il procedimento disciplinare a carico di architetti è regolato dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395 e ad esso non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina la diversa materia del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, con la conseguenza che le inosservanze di quest'ultima normativa non possono essere considerate cause di invalidità del procedimento disciplinare e della decisione adottata all'esito. (In applicazione del principio la S.C. ha respinto il ricorso dell'interessato che riteneva viziata, per contrasto alla legge n. 241 del 1990, la decisione adottata dal Consiglio nazionale degli architetti per la sua eccessiva durata e per l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento).
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)