Sez. L, Sentenza n. 171 del 19/01/1985 (Rv. 438384 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - SULL'"AN DEBEATUR", SENZA ISTANZA DI PARTE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - SULL'"AN DEBEATUR", SENZA ISTANZA DI PARTE - AMMISSIBILITÀ.*
La pronuncia a norma dell'art. 278 cod. proc. civ. di sentenza non definitiva sull'an debeatur, anche in Mancanza dell'istanza di parte, non comporta, così nel rito ordinario come in quello del lavoro, violazione di principi di ordine pubblico e non incide sulla realizzazione delle finalità essenziali del processo, le quali non sono compromesse dalla scissione, sia pure irregolarmente disposta, del processo stesso in due fasi, sicché non ne risultano vulnerati i principi fondamentali del sistema processuale, né pregiudicati i diritti della difesa. (V 153/83, mass n 424974; (V 241/78, mass n 389533).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)