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Sez. 1, Ordinanza n. 40985 del 03/12/2025 Cc. (dep. 19/12/2025) Rv. 289058-01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE | Richiesta di conversione della pena pecuniaria per mancato pagamento - Rigetto - Rimedio esperibile - Opposizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289058-01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE

In tema di conversione delle pene pecuniarie, contro l'ordinanza di rigetto della richiesta presentata dal pubblico ministero, emessa senza formalità dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile opposizione davanti allo stesso giudice, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., sicché, per il principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione erroneamente proposto deve essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 102 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)