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Sez. 1, Sentenza n. 26358 del 09/06/2005 Cc. (dep. 15/07/2005) Rv. 232056 - 01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE | Effettiva insolvibilità del condannato - Nozione - Differenza con insolvenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232056-01

PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE

Presupposto della conversione delle pene pecuniarie è la verifica dell'effettiva insolvibilità del condannato, da intendersi come permanente impossibilità di adempiere, ed è distinta dalla situazione di insolvenza, che rappresenta invece uno stato transitorio, che consente il differimento o la rateizzazione della pena pecuniaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)