Sez. 1, Sentenza n. 26358 del 09/06/2005 Cc. (dep. 15/07/2005) Rv. 232056 - 01
PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE | Effettiva insolvibilità del condannato - Nozione - Differenza con insolvenza - Conseguenze.
PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE
Presupposto della conversione delle pene pecuniarie è la verifica dell'effettiva insolvibilità del condannato, da intendersi come permanente impossibilità di adempiere, ed è distinta dalla situazione di insolvenza, che rappresenta invece uno stato transitorio, che consente il differimento o la rateizzazione della pena pecuniaria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)