Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8722 del 17/03/2022 (Rv. 664503 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014 - Rilevanza ai fini del computo del termine ex art. 327 c.p.c. - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)