Sez. 3, Ordinanza n. 19218 del 11/06/2026 (Rv. 679157-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Sentenze pubblicate nell'anno 2013 - Sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre - Applicazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., per le sentenze pubblicate nell'anno 2013 trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 com. 3 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)