diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 1072 del 18/01/2007 (Rv. 594376 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Fondamento - Pregiudizialità in senso tecnico giuridico tra le due cause - Sussistenza - Necessità - Giudizio sul "quantum debeatur" e giudizio sull'"an debeatur" - Esistenza di un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico - Conseguenze - Sospensione necessaria del giudizio sul "quantum debeatur" - Esclusione - Motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594376-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di sospensione necessaria, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., il nesso di pregiudizialità fra l'una e l'altra causa, che abilita alla detta sospensione, deve consistere in un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico fra le due cause, tale da determinare un possibile conflitto di giudicati. Tale ipotesi, pertanto, non ricorre nel caso di contemporanea pendenza, davanti a due giudici diversi, del giudizio sull'"an debeatur" e di quello sul "quantum", fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, ma non in senso tecnico-giuridico, perché la riforma o la cassazione della sentenza sull'"an debeatur" determina l'automatica caducazione della sentenza sul "quantum", anche se su quest'ultima si sia formato il giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva disposto la sospensione del procedimento per il pagamento del corrispettivo, a causa della pendenza, in appello, tra le stesse parti, del processo sulla domanda di risoluzione del relativo contratto di appalto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)